sabato 16 gennaio 2021

LAZIO IN ZONA ARANCIONE DAL 17 GENNAIO

LAZIO IN ZONA ARANCIONE DAL 17 GENNAIO

Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero della Salute
16/01/2021 - 

Spostamenti

    Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.   
    Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione  
    Nei piccoli comuni con max 5 mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km (eventualmente anche in un'altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.  

Visite ai Parenti o amici

    È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00,a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono  

Bar e Ristorazione

    Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie,pasticcerie)  
    Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio 
    Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18  

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali

    Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno  
    Esercizi commerciali tutti aperti,con i consueti orari  

Scuola

    Didattica in presenza al 50% per gli studenti delle scuole secondarie dal 18 gennaio 
    Per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza 
    Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti,quelle dei laboratori e le altre attività curriculari,quali esami,prove e sedute di laurea  

Cultura e Svago

    Chiuse mostre e musei

Attività motoria e sportiva

    Rimangono chiuse palestre e piscine
    Restano aperti i centri sportivi

mercoledì 11 novembre 2020

🦠COVID19: DA OGGI PRENOTAZIONE DRIVE-IN ANCHE TRAMITE APP 'SALUTELAZIO'

🦠COVID19: DA OGGI PRENOTAZIONE DRIVE-IN ANCHE TRAMITE APP 'SALUTELAZIO' 

Da oggi i tamponi presso i #drivein del #Lazio possono essere prenotati anche tramite l'App 'SaluteLazio', disponibile sia per i sistemi #Ios che #Android. 

La prenotazione avverrà sempre tramite la ricetta bianca sulla quale attraverso l’app sarà possibile effettuare la scansione dei 3 codice a barre. L’App farà visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive-in preferito tra le 64 postazioni secondo le disponibilità.

Manteniamo alta l’attenzione. Il nostro sistema sanitario è in forte stress. Non uscite di casa se non strettamente necessario e adottate sempre tutte le misure di prevenzione. 
Ricordate che ne vale la salute di tutti: la vostra e quella degli altri, soprattutto dei soggetti a rischio. 

👩‍💻Per scaricare l’App SALUTE LAZIO 👉 https://www.salutelazio.it/scarica-salute-lazio

giovedì 5 novembre 2020

Test sierologici a Carpineto Romano – Informazioni utili


Test sierologici a Carpineto Romano – Informazioni utili
15 Ottobre 2020

Al fine di contenere la diffusione del Covid-19 ed effettuare una mappatura dei contagi attualmente presenti nel Comune di Carpineto Romano a fini di prevenzione, si informa la cittadinanza che, a partire dalle prossime settimane, sarà possibile sottoporsi a un test sierologico per Covid-19 (dal costo di 15 € a persona) presso il poliambulatorio di Carpineto Romano sito in Parco Unità d’Italia.
Il test sierologico verrà effettuato solo su appuntamento dagli operatori del laboratorio Alfalab di Artena, tra le 65 strutture autorizzate dalla Regione Lazio alla somministrazione dei test per Covid-19, e può essere richiesto dai cittadini interessati con un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile.carpineto@gmail.com avente ad oggetto “RICHIESTA APPUNTAMENTO PER TEST SIEROLOGICO COVID-19”. Nel corpo dell’e-mail sarà necessario indicare le proprie generalità e un numero di telefono al quale poter comunicare il giorno e l’orario dell’appuntamento.

martedì 3 novembre 2020

Trekking anello Monti Lepini - Evento del 7 Ottobre

I ragazzi del "Trekking Monti Lepini con Luca"

ORGANIZZANO PER

SABATO 7 OTTOBRE ALLE ORE 08:00

Un trekking unico tra gli stupendi colori dei Monti Lepini. 

Possibilità di scegliere più sentieri dalla nuova direttissima per il Semprevisa all’Alta Via di Pian delle Faggeta, oppure il consueto anello.

Possibilità di vedere grotte e pranzare nella splendida dolina lepina. Una guida esperta, amante della montagna ...

Trekking con Luca

Link evento per partecipare o avere ulteriori informazioni:
Pagina Evento


 

lunedì 2 novembre 2020

COVID - Domani 3 ottobre chiusa la scuola dell'infanzia - la nota del Sindaco

Questa la nota del Sindaco Cacciotti

"In accordo con la Dirigente scolastica è stato deciso per domani di chiudere la scuola dell’infanzia per consentire le operazioni di sanificazione dell’aula relativa alla classe in quarantena e degli spazi comuni. L’attività didattica riprenderà regolarmente mercoledì 4 novembre.
È terminata poco fa invece la videoconferenza con i genitori dei bambini in isolamento domiciliare ai quali ho illustrato le misure di prevenzione concordate con l’Ufficio Prevenzione della Asl Roma 5 e da adottare in questa precisa circostanza. Ci tengo a ringraziare tutte le parti in causa, dalle famiglie all’istituzione scolastica fino ad arrivare ai medici di base, che in questo difficile momento stanno mostrando responsabilità e grande spirito di collaborazione."

giovedì 12 marzo 2020

Decreto Coronavirus, le attività chiuse e quelle aperte: il testo integrale

Decreto Coronavirus, le attività chiuse e quelle aperte: il testo integrale

Il testo del decreto che ha annunciato il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte entrerà in vigore domani 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

I punti principali del decreto sono la chiusura totale dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Possono restare aperti i pubblici esercizi e ristoranti lungo la rete stradale e autostradale, stazioni, aeroporti ed ospedali.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad esclusione della rete per la vendita di prodotti alimentari ed altri prodotti indicati in modo dettagliato come segue.

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono sospese tutte le attività di servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Sono permesse le seguenti attività:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Rimangono aperte nel rispetto delle norme igienico sanitarie, banche assicurazioni, settore agricolo e agroalimentare.

Le Regioni possono ridurre il trasporto locale.

Perl e attività produttive il decreto raccomanda:

– utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile dal domicilio.

– siano  incentivate le ferie e i congedi retribuiti;

– chiusura di reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

 

Il testo completo del decreto

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale )

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

    Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito  della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
    Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
    Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
    Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
    In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

    sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  con adozione di strumenti di protezione individuale;
    siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

    per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
    in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

11)  Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2

(Disposizioni finali)

    Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
    Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

lunedì 2 marzo 2020

Raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti sabato 7 marzo 2020

Raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevista per il giorno Sabato 7 Marzo, presso Largo Lavatoio, dalle ore 07:00 alle ore 12:00.